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Maternità: cosa fare? E quando?

Aggiornamento: 24 ago 2021


Uno degli avvenimenti più importanti della nostra vita... ma anche per questo meraviglioso evento ci sono alcuni adempimenti necessari da fare. Se li si conosce, non sono tanto complicati e dopo averli compiuti, il resto del periodo di astensione dal lavoro sarà certamente più tranquillo.



Innanzitutto, la maternità è disciplinata dal Dlgs 151/2001 che ne regola diritti (congedi, riposi, permessi) e il trattamento economico.

In primis, i possibili congedi sono di due tipi: il congedo di maternità, comunemente conosciuto come maternità obbligatoria (perché è obbligatorio* astenersi dal lavoro per quel periodo) e il congedo parentale che per tutti è ancora la maternità facoltativa.

Il congedo di maternità consiste in un periodo di 5 mesi che normalmente copre il periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto (o alla data presunta se questa risulta essere più vantaggiosa). A seguito delle modifiche normative, ora è possibile lavorare sia l'ottavo mese, sia il nono mese sino alla data del parto, ovviamente dietro autorizzazione del medico competente o del proprio ginecologo. Di conseguenza, i giorni "risparmiati" prima del parto, verranno aggiunti in coda ai 3 mesi già previsti dopo il parto.

Il congedo parentale consiste invece in un periodo, normalmente di 6 mesi, da fruire entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Questo congedo ha diverse particolarità, tanto da meritarsi una trattazione ad hoc più avanti.


il congedo di maternità spetta a quasi tutte le lavoratrici del settore pubblico e privato (** nota a fondo pagina) ed è retribuito normalmente all'80% della RMG (Retribuzione Media Giornaliera) calcolata dall'INPS. A seconda del tipo di contratto applicato, questa indennità potrà essere integrata o meno da parte del datore di lavoro.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.


QUANDO E COME CHIEDERE IL CONGEDO DI MATERNITA'

La domanda va inoltrata telematicamente prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto, attraverso i servizi telematici del sito INPS.

Per poter accedere alla domanda è necessario disporre di un PIN Inps dispositivo rilasciato prima del 1 Ottobre 2020; da quella data, per accedere ai servizi online INPS è necessario possedere una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Bisogna accedere alla sezione "prestazioni di sostegno al reddito" e selezionare nel menù i sinistra "nuova domanda".

All'interno della domanda verranno chiesti dati anagrafici e reddituali, oltre alle date ed eventuale altra documentazione necessaria per poter portare a termine la procedura.

Ovviamente è possibile recarsi presso un patronato per farsi aiutare nella presentazione della domanda.

In ogni caso non va mai presentata oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.


Per quanto riguarda il congedo parentale invece bisogna distinguere innanzitutto per tipologia di lavoratrice o lavoratore.

LAVORATORI E LAVORATRICI DIPENDENTI

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.

  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.


QUANTO SPETTA

genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;

  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;

  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:

  • entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;

  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;

  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS 152 del 2015


particolarità per Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:


  • se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;

  • se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.


2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;

  • siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;

  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;

  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità della madre;

  • abbandono del figlio;

  • affidamento esclusivo del bambino al padre;

  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.


QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.


In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


QUANTO SPETTA

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.



3) LAVORATRICI AUTONOME

CHI SPETTA

Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.


QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.


QUANTO SPETTA

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.



CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.


RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.


Prossimamente, torneremo sull'argomento per trattare di riposi e permessi connessi alla maternità.



* Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. La relativa indennità, pertanto, sarà riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

** secondo il sito dell'INPS, il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;

  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;

  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);

  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;

  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);

  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);

  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;

  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.



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