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Il conguaglio di fine anno

Il conguaglio di fine anno, soprattutto fiscale, è sempre uno spauracchio per molti dipendenti. In tanti non lo capiscono, sanno solo che il cedolino di dicembre è (quasi) sempre più basso degli altri, soprattutto se si ha una retribuzione medio alta.



Allora cimentiamoci nell’arduo compito di fare un po’ di chiarezza

Premessa: i datori di lavoro sono dei cosiddetti sostituti d’imposta e, in quanto tali, devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno sia dal punto di vista contributivo che fiscale. Il vantaggio principale risiede nel fatto che, se non si hanno:


  • altri redditi da dichiarare

  • deduzione contributive o fiscali da vantare

  • detrazioni fiscali

  • situazione particolari da evidenziare

il dipendente (o collaboratore) non ha necessità di presentare la dichiarazione dei redditi e il suo rapporto con l’agenzia delle entrate si chiude con la fine dell’anno.


Nello specifico il conguaglio è un ricalcolo di imposte IRPEF e contributi INPS dovuti da dipendenti e collaboratori (succede anche ai pensionati che però hanno l’INPS come sostituto d’imposta) sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno d’imposta, considerando tutti gli emolumenti percepiti sino al 12 gennaio dell’anno successivo.


NOTA o RIPORTO: In fase di calcolo del reddito effettivamente percepito, verranno determinate anche le addizionali regionali e comunali che verranno trattenute nell’anno successivo (meriterebbe una trattazione a parte)


Normalmente le operazioni di conguaglio si effettuano con il cedolino di dicembre ma siccome la data ultima in cui può essere effettuato è il 28 di febbraio dell’anno successivo, è anche possibile da parte del sostituto di imposta la correzione di eventuali errori nei conguagli già effettuati oltre la data dell’erogazione del cedolino di dicembre (la cosiddetta riapertura del conguaglio).


Il conguaglio viene effettuato tra le ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso dell’anno solare in corso e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati a titolo di retribuzione nell’anno.

In sede di conguaglio fiscale, come detto pocanzi, vengono determinate le ritenute addizionali a carico del contribuente e inoltre viene effettuato anche il conguaglio per i contributi previdenziali.

Dalle operazioni di calcolo può risultare:


  • un credito a favore del dipendente, se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga. In questo caso le maggiori ritenute applicate nell’anno sono rimborsate direttamente al dipendente nel cedolino di conguaglio

  • un debito, se l’imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; anche in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.


Forse ora vi starete chiedendo: Perché succede che le imposte già trattenute non corrispondano a quelle effettivamente dovute? La spiegazione ovviamente esiste e anche se complessivamente complicata (ed è anche per questo che esistono i Consulenti del lavoro)

Pertanto se non siete sicuri del vostro conguaglio Contattaci e vi potremo offrire una consulenza personalizzata!

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