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730 E MODELLO UNICO: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La Dichiarazione dei Redditi* è lo strumento attraverso il quale il contribuente porta a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate i redditi dell’anno, indipendentemente dal fatto che ne consegua o meno un debito di imposta.

In generale i soggetti che devono presentare la dichiarazione dei redditi sono persone fisiche e persone giuridiche che hanno prodotto, in Italia, redditi nell’anno. Tra questi, imprenditori individuali, artisti e professionisti sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione anche se non hanno conseguito redditi nel periodo di imposta considerato. Gli altri soggetti obbligati, devono invece presentarla solo se il reddito è stato effettivamente conseguito indipendentemente, come accennato inizialmente, dal fatto che ne scaturisca o meno un debito di imposta.

Una volta inviata la dichiarazione è possibile ancora correggerla con modalità e tempi che variano a seconda del modello scelto e del tipo di errore.


UNICO / PERSONE FISICHE


Il modello generale per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è il modello Unico che tutti i soggetti obbligati possono scegliere per presentare la propria dichiarazione e in cui è possibile esporre tutte le tipologie di reddito previste dalla normativa: di terreni, di fabbricati, di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d'impresa, di lavoro dipendente e di pensione ed altri redditi che vanno indicati ognuno nel proprio quadro di riferimento. Il modello unico deve contenere tutti gli elementi idonei all’identificazione del contribuente e dei membri della sua famiglia presenti in dichiarazione, oltre a quelli relativi a tutti i redditi conseguiti e agli oneri deducibili o detraibili sostenuti, necessari per la determinazione dell’imposta. Inoltre, se la tipologia di reddito lo consente, in dichiarazione devono emergere anche eventuali opzioni circa il regime di tassazione scelto dal contribuente. Il modello unico va infine presentato telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite un centro di assistenza fiscale autorizzato o professionista abilitato, normalmente entro il 30 settembre di ogni anno. Presuppone, infine, un rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate con l’inconveniente che i rimborsi arrivano in tempi lunghi e che eventuali debiti di imposta vanno versati autonomamente dal contribuente.

Nel modello Unico, se il risultato della dichiarazione è un credito il contribuente dovrà indicare espressamente, nel modello dichiarativo, la sua intenzione di utilizzare il credito in compensazione di eventuali altri debiti o se richiederne il rimborso, attendendo i tempi lunghi dell’amministrazione finanziaria. Se invece il risultato è un debito del contribuente, il versamento deve essere effettuato entro la scadenza del 30 giugno, salvo decidere di rateizzare il debito in più mesi con l’applicazione di un piccolo interesse, facendo terminare il versamento entro il mese di novembre.

Nel caso del modello unico, entro il 30 settembre, è possibile presentare una nuova dichiarazione correttiva nei termini per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. L’eventuale maggior debito o minor credito andrà versato autonomamente dal contribuente tramite i canali predisposti dall’Agenzia delle Entrate, mentre se dal nuovo modello redditi risulta un maggior credito o un minor debito il contribuente potrà decidere se chiederne il rimborso o utilizzarlo in diminuzione di ulteriori importi a debito. Se invece il contribuente si accorge di errori od omissioni oltre la scadenza di presentazione del modello unico, dovrà presentare un modello integrativo entro la scadenza dei termini di accertamento ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.


MODELLO 730


Il legislatore però, da quasi 25 anni, ha messo a disposizione di alcune categorie di contribuenti e per alcune tipologie di reddito, un modello più semplice e immediato chiamato 730.


CHI?


Possono utilizzare il 730 i lavoratori dipendenti o pensionati, i lavoratori con redditi da collaborazione coordinata e continuativa, il personale della scuola, i soci delle cooperative di produzione e lavoro e altre categorie residuali che debbano dichiarare principalmente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, redditi da terreni o fabbricati, redditi occasionali, redditi dal capitale e altre fattispecie di reddito previste dalla normativa.


CARATTERISTICHE


Il 730 è sicuramente il modello più utilizzato per la sua semplicità e soprattutto per la possibilità di ottenere più facilmente e in tempi brevi i rimborsi, direttamente dal datore di lavoro, o pagare l’eventuale imposta attraverso il proprio cedolino paga, avendo anche la possibilità di rateizzare il debito. Inoltre da alcuni anni è possibile presentare il modello 730 anche se non si ha un sostituto di imposta a cui chiedere il rimborso, esempio domestici o lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro o che sono momentaneamente senza datore di lavoro. Come accennato precedentemente, sia il modello Unico che il 730 possono essere presentati telematicamente (modello precompilato** o servizi telematici dell’agenzia) o attraverso l’assistenza fiscale di un CAF (Centro Assistenza Fiscale) o di un professionista abilitato. Nel caso in cui il contribuente si faccia assistere, deve portare al centro fiscale o al professionista tutta la documentazione dei redditi conseguiti e delle spese sostenute, in tempo utile per permettere la trasmissione della dichiarazione entro il 7 luglio salvo indicazioni diverse fornite dal legislatore). Il CAF o il professionista abilitato controllano la documentazione, predispongono la dichiarazione e la trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il termine sopraindicato del 7 luglio. Caf e professionisti abilitati devono apporre alla documentazione verificata il visto di conformità e per questo, salvo casi comprovati di malafede del contribuente, rispondono di eventuali errori o non correttezza di documentazione probante gli oneri sostenuti. Infine consegnano copia della dichiarazione e la documentazione al contribuente che dovrà conservarla, così come Caf e professionisti, fino al quinto anno successivo all’anno di dichiarazione per permettere eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria. Il datore di lavoro riceverà dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione con il risultato del 730 del dipendente e provvederà a liquidarlo con il cedolino di luglio (o il primo successivo all'arrivo della documentazione). Il datore di lavoro potrà rimborsare i crediti solo nel limite delle ritenute operate nei confronti dei dipendenti e presenti sul modello F24 mensile, quindi nel caso le ritenute operate non fossero sufficienti a conguagliare l’intero credito, la parte residua verrà rimandata ai mesi successivi fino a dicembre. Se a fine anno il credito non sarà tutto restituito, il residuo verrà riportato nella Certificazione Unica dell’anno dopo e il contribuente potrà far valere il credito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Qualora invece la dichiarazione terminasse con un debito, questo verrà trattenuto al contribuente sempre a partire dal cedolino del mese di luglio (o il primo possibile) in un’unica soluzione o a rate, con l’applicazione di piccoli interessi, se il contribuente ha optato per le rate in fase di dichiarazione. Se il debito però non trova capienza nel cedolino di luglio, verrà rimandato ai mesi successivi sempre con l’accortezza che le operazioni di conguaglio finiscano entro l’anno. Se al termine delle operazioni di conguaglio, il datore di lavoro non sarà riuscito a trattenere quanto dovuto, il contribuente dovrà versare il debito residuo autonomamente attraverso il modello F24. Altro vantaggio del modello 730 è che hanno diritto al rimborso dall’ex datore di lavoro anche i dipendenti cessati dopo la presentazione della documentazione al Caf o al professionista abilitato, mentre per chi cessa precedentemente a tale termine, e non ha ancora un nuovo datore di lavoro, può presentare il 730 senza sostituto di imposta. Inoltre è importante far notare anche che con il 730 c’è la possibilità di presentare un modello congiunto per i coniugi non legalmente separati, limitando così eventuali errori di imputazione di oneri condivisi e potendo effettuare le operazioni di conguaglio congiuntamente e direttamente nel cedolino di uno dei due coniugi.


CORREZIONI E INTEGRAZIONI


Se il contribuente si accorge di un errore commesso dal soggetto che lo ha assistito nella compilazione, deve comunicarglielo per permettere l’elaborazione di un modello rettificativo da presentare entro i termini di presentazione. Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi per la corretta compilazione della dichiarazione, dovrà presentare, entro il 25 ottobre, un 730 integrativo che riporterà codici diversi a seconda che la nuova dichiarazione comporti una variazione dell’imposta o serva per identificare correttamente il sostituto che effettuerà il conguaglio o ancora entrambi i casi. Se i nuovi dati comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, il contribuente può anche presentare il modello unico entro il 30 settembre dell’anno in corso o di quello successivo o ancora entro i termini di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Per concludere, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati che comporterebbero però una dichiarazione a debito dovrà presentare un modello unico entro le stesse scadenze sopra indicate.

Se però il contribuente è in possesso di più redditi di cui, anche uno solo non può essere dichiarato con il 730, ad esempio redditi di impresa o redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta, sarà obbligato ad utilizzare per tutti i redditi il modello Unico. Infatti, bisogna anche specificare che i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, imprenditori e professionisti o artisti, devono obbligatoriamente utilizzare il modello Unico. Se però il contribuente deve dichiarare redditi di capitale di fonte estera, indennità di fine rapporto da soggetti non sostituti di imposta, plusvalenze da partecipazioni non qualificate, investimenti all’estero e altri redditi minori previsti dalla normativa di riferimento, può dichiarare i propri redditi comunque attraverso il modello 730 presentando in aggiunta anche i quadri RM, RT e RW del modello unico.

Anche i datori di lavoro, come sostituti di imposta, possono decidere di prestare assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti senza obbligatoriamente assisterli anche nella compilazione il modello. Infatti, in questo caso il contribuente presenta il modello già compilato al datore di lavoro che si occuperà di inviarlo all’Agenzia delle Entrate da cui percepirà un contributo per ogni invio, che verrà poi compensato nel modello F24. I tempi e le modalità di conguaglio rimangono quelle del 730 precedentemente indicati.


730 PRECOMPILATO


Infine, da alcuni anni, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i modelli Unico e 730 precompilati, alimentati con tutti i dati riguardanti redditi e spese che l’agenzia delle entrate riceve da enti e istituzioni pubbliche e private (banche, assicurazioni, catasto, farmacie, ect) abbinate al codice fiscale del contribuente. I modelli precompilati nascono con l’ambizione di venire incontro al contribuente preparando già la sua dichiarazione dei redditi, che lui dovrebbe solo controllare e confermare. Un aspetto importante dei modelli precompilati è che se il contribuente accetta, senza modifiche la dichiarazione risultante all’Agenzia, non sarà passibile di eventuali controlli fiscali. Al momento però i modelli precompilati non riescono ad aggregare tutte le informazioni reddituali o di spesa dei contribuenti o a caricarle in modo corretto, come capita con le spese sportive per i ragazzi o le spese legate all’istruzione, per cui nella maggior parte dei casi il contribuente si vedrà costretto a modificare la dichiarazione, prima di confermarla.


CHI NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE


Non devono presentare la dichiarazione dei redditi anche i soggetti che hanno conseguito solo redditi da lavoro dipendente o assimilati o da pensioni, a cui si aggiunge la sola abitazione principale, che hanno avuto nel periodo di imposta un solo datore di lavoro ovvero nel caso in cui, in presenza di più datori di lavoro, l’ultimo abbia provveduto al conguaglio. Infine la normativa prevede soglie di reddito sotto le quali non è dovuta la presentazione della dichiarazione e situazioni particolari per cui il contribuente ne risulta esonerato, tra cui ricordo il possesso di soli redditi esenti (es. pensioni sociali) e di soli redditi da fabbricati non locati. Ovviamente la dichiarazione può essere presentata anche in caso di esonero, se il contribuente deve dichiarare eventuali spese sostenute, beneficiare di detrazioni o richiedere rimborsi.



* La Legge non da una vera definizione delle Dichiarazione dei redditi ma, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ne descrive i soggetti passivi e l’obbligatorietà della presentazione, con il DPR 322/98 espone le modalità e i termini di presentazione, e con il DPR 917/86 (Testo Unico Imposta sui Redditi) ne delinea i presupposti e le caratteristiche.

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