top of page
  • Jobanswer

Apprendistato: cosa c'è da sapere prima di firmare

Aggiornamento: 24 ago 2021

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a causa mista finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, pertanto il datore di lavoro non dovrà solo retribuire il lavoratore per il lavoro svolto, ma anche formarlo alla mansione.



La normativa è stata modificata con il Decreto Legislativo numero 81 del 15 giugno 2015.


Tipologie di Apprendistato:

Esistono tre tipi di apprendistato: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (tipo uno); l'apprendistato professionalizzante (tipo due); e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (tipo tre).



Ecco cosa è e cosa non è il contratto di Apprendistato:

Le finalità dell’apprendistato di primo tipo è quello di coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istituzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative al fine di formare lo studente lavoratore alla mansione e nel contempo acquisire una qualifica, un diploma o una specializzazione tecnica superiore. Invece l’apprendistato professionalizzante ha come finalità quella di formare il giovane lavoratore ad apprendere una determinata mansione tramite il connubio tra lavoro e formazione.

Sono previsti dei limiti anagrafici differenti per l’assunzione di apprendisti a seconda del tipo di apprendistato, da un minimo di 15 anni fino ad un massimo di 25 anni per apprendisti del primo tipo e da 18 anni fino ad un massimo di 29 anni per i restati i tipi di apprendistato. Inoltre è data la possibilità di assumere, senza il requisito anagrafico, con contratto di apprendistato professionalizzante tutti i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione.

Il contratto di apprendistato è un contratto tra tre soggetti: il datore di lavoro, il lavoratore e l'istituzione formativa, che nei casi di apprendistato per il diploma professionale tale soggetto è la scuola di appartenenza del lavoratore.

Tutti i contratti di apprendistato devono essere stipulati in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il piano informativo individuale (PFI).

Il PFI deve obbligatoriamente prevedere sia i dati dell’apprendista, del datore di lavoro, del tutor formativo e del tutor aziendale. Deve anche prevedere il livello di ingresso e di acquisizione alla fine del percorso di apprendistato fin dunque all’orario di lavoro e la durata del contratto. Infine deve prevedere anche i risultati in termini di competenze della formazione interna ed esterna e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale dell’apprendista.

Nell'apprendistato di primo livello, il PFI è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.

La durata dell'apprendistato è definita dai contratti collettivi in ragione del livello e della mansione da apprendere, stante il limite minimo di sei mesi previsto per legge. Tale limite può essere diminuito dai contratti collettivi nazionali per i datori di lavoro che svolgono la propria attività su cicli stagionali. Per l’apprendistato di primo livello la durata del contratto è quantificata in relazione della qualifica o del diploma da conseguire, ma non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015 all’articolo 4 ha ribadito che la durata non può essere inferiore ai 6 mesi e ha definito dei limiti massimi da uno a quattro anni in relazione alle caratteristiche del soggetto e del titolo da dover conseguire. È data la possibilità per i datori di lavoro di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato sia per i giovani che abbiano concluso positivamente il percorso formativo sia per i giovani che non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione o il diploma professionale.


Per l’apprendistato professionalizzante la durata è definita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e in ogni caso non può superare per legge i 3 anni. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività su cicli stagionali i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato anche a tempo determinato. In tutti i tipi di apprendistato è possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di infortunio, malattia o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni.

Per quanto concerne la retribuzione é fatto divieto di retribuire a cottimo l'apprendista, ma è possibile inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante è in ogni caso demandata alla contrattazione collettiva una più precisa disposizione in merito. L’accordo interconfederale sull’apprendistato di primo e terzo livello stipulato il 18 maggio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil ha definito dei livelli minimi di retribuzione per l’apprendistato di primo livello in relazione ad ogni anno di contratto con un minimo: del 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento per il primo anno, 55% per il secondo anno, 65% per il terzo e 70% per il quarto anno.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente è uguale a tre per i datori di lavoro che occupano meno di tre dipendenti, al 100% dei lavoratori qualificati assunti per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti e non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati per i datori che occupino almeno 10 dipendenti.


Sul versante della formazione, che riveste una parte fondamentale del contratto di apprendistato, è obbligatorio per ogni apprendista assunto avere un proprio tutore o referente aziendale che segua il percorso formativo dell’apprendista. Il percorso formativo può essere svolto all’interno o all’esterno dell’azienda anche tramite la formazione offerta dall’ente pubblico. In particolare per l’apprendistato di primo livello e di terzo livello la formazione esterna è impartita dall’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per codeste ore di formazione il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella di quella che gli sarebbe dovuta. Per l’apprendistato professionalizzante la durata e le modalità di erogazione della formazione sono definite dai contratti collettivi nazionali in relazione alla qualificazione professionale da conseguire. La formazione di tipo professionalizzante svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro è integrata dall’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base per un massimo di 120 ore in un triennio.

Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso che decorrerà dal termine del periodo di formazione dell’apprendista. Se le parti non decidono di recedere, il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per i contratti di apprendistato di primo livello è data la possibilità, al conseguimento della qualifica o del diploma di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante, in ogni caso la durata massima dei due periodi non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Per il solo contatto di primo livello costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato per almeno il 20% degli apprendisti assunti negli ultimi 36 mesi. Qualora il datore di lavoro non rispettasse tali limiti i rapporti di lavoro saranno considerati ordinari contratti subordinati a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità che la legge ha previsto per le diverse tipologie di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione già versata e quella che avrebbe dovuto versare con riferimento al livello di inquadramento che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorato del cento per cento. Nel caso si verifichi una o più di queste previsioni: il contratto o il PFI non sia stato stipulato in forma scritto, oppure l’apprendista sia retribuito a cottimo, non ci sia la presenza di un tutore o tutte le altre previsioni dettate al comma 2 dell’art.47 del D.lgs. 81/2015 il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100€ a 600€, ed in caso di recidiva tale sanzione è maggiorata da 300€ a 1.500€.

Sul versante della disciplina previdenziale in materia di apprendistato si ravvede una specifica aliquota al di là dell’inquadramento aziendale e onnicomprensiva anche del premio dell’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare l’aliquota è fissata nel 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico del lavoratore aumentata del 1,31% a totale carico del datore di lavoro per finanziare la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dello 0,30% per la formazione. Tali aliquote sono azzerate, per la sola parte a carico del datore di lavoro se lo stesso occupa fino a 9 dipendenti.

L’apprendista è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’invalidità e la vecchiaia. Lo stesso ha diritto all’indennità di malattia, maternità, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nonché agli assegni familiari.

bottom of page