Il contratto a tempo determinato si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi, di norma, automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.
Anche se la legge prevede che Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisca la forma naturale di rapporto di lavoro, è comunque possibile stipulare un contratto a termine e andremo a sviscerarne tutte le peculiarità:
• DIVIETI
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, unica eccezione sono i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
DURATA MASSIMA
La durata massima di un contratto a termine è di 24 mesi tra l’azienda e lo stesso dipendente. Per i primi 12 mesi non è necessario apporre una causale al contratto (a-causale) che quindi si ritiene “libero” per le aziende. Per poter andare oltre i 12 mesi, sempre con il limite massimo dei 24, è invece necessario che si verifichino determinate condizioni, ovvero motivazioni di carattere tecnico organizzativo.
Le condizioni per cui il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, devono esser previste da atto scritto e sono le seguenti:
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
È inoltre possibile, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro, stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, solo se viene stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare un unico rapporto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi ma inferiore ai 24 mesi qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi.
PROROGA E RINNOVO
Si parla di proroga quando il termine del contratto viene spostato nel tempo, senza soluzione di continuità, mentre il rinnovo prevede la cessazione del contratto e la stipula di uno nuovo sempre con la stessa persona.
Nel caso di proroga, sempre rimanendo nei 12 mesi, non è necessaria una motivazione, mentre in caso di rinnovo il nuovo contratto deve prevedere, in forma scritta, la specificazione delle esigenze particolari per cui si procede al rinnovo.
La normativa prevede che il numero di proroghe NON possa essere superiore a 4.
In caso di rinnovo è anche necessario che, tra un contratto e l’atro, ci sia una pausa di almeno 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, oppure 20 giorni per quelli di durata superiore a 6 mesi.
Nel caso in cui non vengano rispettati questi vincoli, il nuovo contratto, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
Attenzione! Per parlare effettivamente di rinnovo il primo ed i successivi contratti devono riguardare uno stesso inquadramento e categoria legale.
ESEMPIO LETTERA DI ASSUNZIONE
(Intestazione)
Da:…………… (datore di lavoro)
A:…………….. (lavoratore)
Le comunichiamo l’assunzione nella nostra azienda, con contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n.81/2015.
Il contratto inizierà in data……. ed avrà scadenza il giorno…………..
Ella svolgerà le mansioni…………con inquadramento……………come previsto dal livello……………. del CCNL…………….
In merito alla sue mansioni la sua retribuzione lorda mensile sarà di EURO…………..
La sua principale sede di lavoro è ubicata presso…………..
L’assunzione è subordinata al superamento del periodo di prova di ……………. giorni, durante tale periodo le parti sono libere di recedere senza obbligo di preavviso.
DIRITTO DI PRECEDENZA PER SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro. Il termine entro cui far valere il diritto di precedenza è di 12 mesi e la nuova assunzione deve riguardare mansioni già espletate in precedenti rapporti a termine.
Attenzione! Tale diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La principale particolarità del contratto a tempo determinato è rappresentata dal fatto che il contratto si risolve, di norma, automaticamente alla scadenza. Il recesso prima del termine fissato è possibile solo nel caso in cui <<ricorre una causa che non consente la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto di lavoro>> (art. 2119 c.c.).
In tutti i casi in cui ci sia una cessazione senza giusta causa, al lavoratore spetterà un risarcimento del danno.
A titolo meramente esemplificativo, un licenziamento per Giustificato motivo Oggettivo o Economico (GMO) non è una giusta causa e quindi è sanzionabile se il lavoratore dovesse impugnare il licenziamento.
Attenzione che anche in caso di recesso anticipato da parte del dipendente, l’azienda ha la facoltà di trattenere parte delle competenze di fine rapporto o a richiedere il risarcimento del danno
NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, ogni azienda non può assumere lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sono esclusi i contratti a tempo determinato conclusi:
1) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme, con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
2) da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società;
3) per lo svolgimento delle attività stagionali;
4) per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o ancora per la produzione di specifiche opere audiovisive;
5) per sostituzione di lavoratori assenti (es. per maternità, infortunio, malattia, aspettativa, ecc…);
6) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO
Nel caso in cui il rapporto di lavoro continui oltre la scadenza del termine inizialmente fissato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20 per cento fino al decimo giorno. Successivamente la maggiorazione sarà del 40 per cento per ogni giorno successivo al decimo, fino al trentesimo giorno per i contratti inferiori ai 6 mesi, e fino al cinquantesimo giorno per i contratti superiori ai 6 mesi.
In caso vengano superati questi limiti (30esimo o 50esimo giorno), il contratto di lavoro si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
DIVIETI
E' fatto divieto di assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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