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Visita fiscale anche di domenica. Tutte le fasce orarie per la reperibilità

Quando un dipendente è assente per malattia, oltre a preoccuparsi di recuperare lo stato di salute adeguato per riprendere l’attività lavorativa, deve essere reperibile presso il domicilio comunicato al medico al momento dell’emissione del certificato di malattia.



Questo perché potrebbe ricevere una visita medica ispettiva (cd. visita fiscale) anche il sabato e la domenica.

Il domicilio può essere anche differente dalla propria abituale dimora se questo può favorire la propria guarigione.

La visita medica può avvenire tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, sempre che questi siano coperti da regolare certificazione medica. La visita, cosiddetta fiscale, può avvenire all’interno di 2 intervalli di reperibilità giornaliera:

Per i lavoratori privati la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00, mentre per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Le fasce di reperibilità esistono perché, se la diagnosi lo consente o lo prevede, il dipendente possa uscire per andare dal medico, a fare terapie o anche semplicemente la spesa.

La visita, normalmente, viene disposta a campione direttamente dall’INPS, in base ai certificati medici telematici ricevuti, con l’obiettivo di verificare le condizioni di salute ce impediscono al lavoratore di riprendere la propria attività.

La visita può anche essere richiesta dall’azienda, in caso di sospetto nei confronti di condizioni di salute non più ostative alla ripresa del lavoro.

Qualora non si venisse trovati presso il domicilio comunicato, si rischia una sanzione che consiste nel recupero, da parte dell’INPS, dell’indennità di malattia anticipata (o da anticipare) da parte del datore di lavoro. Recupero che può aumentare in numero di giornate recuperate, in caso di recidività.

L’assenza alla visita ispettiva, è consentita solo in caso di terapie salvavita e previa presentazione di un ricorso avverso la comunicazione rilasciata dall’INPS normalmente già nella casella delle posta.

In caso di assenza è comunque sempre possibile fare ricorso avverso la sanzione dell’INPS che viene comunicata per conoscenza anche al datore di lavoro.


Fonte normativa: Decreto Ministeriale n. 206/2017 cd Decreto Madia

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