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Trasferimento d'azienda: cosa succede se la mia azienda viene comprata o incorporata?

Per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che comporti un mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata e che la stessa sia preesistente alla data di detto trasferimento e che nel trasferimento ne conservi la propria identità.


Articolo 2112 del codice civile e Articolo 47 della legge numero 428 del 29 dicembre 1990.


E' importante sottolineare che non si configurano come trasferimento d'azienda tutte quelle operazioni societarie che pur modificando la compagine sociale non modificano la titolarità della società stessa. Anche il cambio d'appalto non si costituisce come trasferimento d'azienda o parte di essa.

Si configura come trasferimento il trasferimento anche di una parte d'azienda, è indifferente che si tratti di aziende con o senza scopo di lucro ed è irrilevante la tipologia negoziale o il provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.

A tutela dei lavoratori è fatto obbligo al cessionario, a seguito di un trasferimento d'azienda o parte di essa, conservare la continuità del contratto di lavoro e tutti i diritti che ne derivino.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva maturato al tempo del trasferimento, pertanto sia prima che al momento del trasferimento. Resta inteso che tutti i crediti a seguito del trasferimento sono da considerarsi a carico del solo cessionario.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Di norma se il cessionario già applica un CCNL, a lui è in capo la scelta del CCNL da applicare, sempre tenendo presente che è possibile sostituire gli accordi di pari livello.


E' importante sottolineare che il trasferimento d'azienda non può costituire di per sè motivo di licenziamento, il licenziamento è comunque legittimo in caso di licenziamento per motivi oggettivi quali la riorganizzazione per comprovate ragioni aziendali.


Ad ulteriore tutela del lavoratore l'art. 2112 del cc prevede che nel caso in cui le condizioni di lavoro del dipendente subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, esso può rassegnare le proprie dimissioni con diritto all'indennità di preavviso.

Quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori sia il cedente che il cessionario devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento, alle rispettive RSU o alle RSA, ed in mancanza di questi ai sindacanti maggiormente più rappresentativi.

La comunicazione che deve inviare sia il cedente che il cessionario ai sindacati deve prevedere gli elementi obbligatori elencati all'art. 47 della L.428/90.

In particolare la comunicazione deve prevedere la data di trasferimento o la data di proposta del trasferimento, i motivi del trasferimento d'azienda, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

L'obbligo di informazione non può essere assolto solo con l'informazione ai singoli dipendenti anche se nella comunicazione fossero presenti tutti i contenuti fondamentali sopra descritti.

Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione le rappresentaze sindacali possono richiedere, per iscritto, un esame congiunto con il cedente ed il cessionario che entro sette giorni dalla ricezione della predetta richiesta sono tenuti ad avviare. In ogni caso l'esame non è vincolate e la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Alla fine di questo iter la società è a tutti gli effetti trasferita dal soggetto cedente al soggetto cessionario.

Qual'ora non si informino i sindacati, codesta violazione si configura come condotta antisindacale che prevede una sanzione pari all'arresto fino a 3 mesi o una sanzione di € 206.

Il cessionario a seguito del perfezionamento del trasferimento è obbligato a comunicare la modifica della titolarità ai servizi per l'impiego secondo le modalità telematiche previste dalla provincia di appartenenza.

I singoli lavoratori possono, se lo ritengono opportuno, impugnare detto trasferimento nei termini dei 60 giorni.

Qualora il trasferimento riguardi imprese per quali sia stato dichiarato il fallimento o in concordato preventivo, sottoposte all'amministrazione straordinaria o tutti gli altri casi previsti dall'art. 47 c. 4 bis le stesse possono derogare all'art.2112 del c.c. e quindi possono non assorbire tutti i lavoratori o assorbirli senza mantenere tutti i diritti già acquisiti attuando anche modifiche contrattuali. In ogni caso è fatto obbligo, per le aziende sopra i 15 dipendenti, darne opportuna informazione ai sindacati ai sensi dell'art. 47 L 428/90.

Nel caso in cui alcuni lavoratori non vengano riassorbiti dal cessionario, gli stessi mantengono comunque il diritto di precedenza fino ad un anno dal trasferimento d'azienda.


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